STATUTO DELLA "FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE"
Articolo 1. COSTITUZIONE
Per iniziativa dei Fondatori sotto indicati:
1. Comune di Marzabotto
2. Comune di Monzuno
3. Comune di Grizzana Morandi
4. Regione Emilia Romagna
5. Land Hessen della Repubblica Federale Tedesca
6. Provincia di Bologna
7. Comune di Bologna
8. Comunità Montana Valli del Savena e dell'Idice - ona 11
9. Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno - zona 10
10. Consorzio di Gestione del Parco Storico di Monte Sole
11. Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
12. Università degli Studi di Bologna
13. Istituto Regionale Ferruccio Parri per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea in Emilia Romagna Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Bologna
14. Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna "Luciano Bergonzoni"
15. Coordinamento delle Associazioni per la Scuola di Pace di Monte Sole
16. Centro di documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale (CDMPI)
17. Associazione Nexus - Cooperazione e solidarietà internazionale in Emilia-Romagna
18. Associazione per la Pace
19. Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna - Direzione Regionale ( verificare) è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata "FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE", per brevità in seguito denominata Fondazione.
Articolo 2. SEDE
La Fondazione ha sede legale, direzione e struttura operativa nel parco di Monte Sole, in Marzabotto (Bologna), via S. Martino 25 dove svolge, di norma, la propria attività e le iniziative che promuove.
Articolo 3. SCOPO ISTITUZIONALE
La Fondazione nasce per dare realizzazione, in collaborazione con il Consorzio di gestione del parco di Monte Sole, alla Scuola di Pace di Monte Sole, dando così concreta attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 27 maggio 1989, "Istituzione del parco Storico di Monte Sole", art.1, lettera c e art.2, relativamente alla Scuola di Pace e la restante legislazione regionale in merito, e ha per finalità, attraverso la Scuola di Pace di Monte Sole, la promozione e la collaborazione ad iniziative di informazione, formazione ed educazione alla pace, alla gestione e alla risoluzione nonviolenta e costruttiva dei conflitti, al rispetto dei diritti fondamentali di donne e uomini, delle bambine e dei bambini ovunque nel mondo, per la convivenza pacifica tra popoli e culture diversi, per una società senza xenofobia, razzismo e ogni altra violenza verso la persona umana ed il suo ambiente.
In questo modo la Fondazione vuole riconoscere e valorizzare la valenza simbolica dei luoghi racchiusi nel Parco di Monte Sole, territori come pochi altri capaci di comunicare l'orrore della guerra e la necessità della pace, facendo sì che la memoria della strage dell'autunno 1944 aiuti a capire le cause dei conflitti e a rafforzare le azioni e le forze di pace nel mondo contemporaneo.
Per questo fine la Fondazione Scuola di Pace vuole fare di Monte Sole e del Parco Storico ivi costituito, un luogo di incontro e di educazione alla pace riconosciuto a livello internazionale.
In particolare la Fondazione opera attraverso:
- l'elaborazione e la gestione, in particolare a favore delle nuove generazioni, di progetti ed esperienze educative e di confronto che sappiano indicare vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, fondate sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, che si può attuare con un "Laboratorio di educazione e formazione alla pace ";
- l'attività di studio, analisi e raccolta di documentazione sulle "cause di guerra" nel mondo contemporaneo che si può attuare con un "Osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti e sulle condizioni della pace";
- la gestione permanente di un punto di incontro e confronto per enti, associazioni e individui che, a livello nazionale ed internazionale, si impegnino per la difesa e la promozione della pace e dei valori della libertà e della giustizia internazionale.
La Fondazione inoltre, secondo le proprie possibilità, opera in relazione agli avvenimenti internazionali per stimolare le forze di pace ad intervenire con pressioni, denunce e iniziative, anche presso i rappresentanti dei governi e delle istituzioni.
Infine, la Fondazione offre la propria collaborazione alle istituzioni e alle associazioni che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo e della promozione di una pace attiva fra i popoli.
La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini di utilità sociale ed è gestita secondo criteri di economicità. Alla Fondazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 4. OGGETTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3 la Fondazione - ricerca le migliori relazioni con le organizzazioni nazionali ed internazionali, a cominciare dal sistema delle Nazioni Unite fino agli Enti locali;
- promuove, per l'elaborazione e l'attuazione dei propri programmi, la partecipazione e la collaborazione delle associazioni del volontariato e delle realtà del terzo settore impegnate a favore della pace, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per iniziative autonome a livello nazionale e internazionale;
- ricerca il contributo e suscita la progettualità di tutti gli istituti di ricerca impegnati sui temi internazionali, a cominciare dagli atenei dell'Emilia - Romagna;
- ricerca le migliori relazioni con il sistema della istruzione regionale e nazionale.
In particolare la Fondazione elabora il proprio progetto formativo sviluppando le seguenti attività:
a) promozione di progetti di educazione alla pace rivolti alle scuole e alle università italiane, europee ed internazionali;
b) promozione, in collaborazione con il Parco storico di Monte Sole di incontri di amicizia fra i giovani, in particolare nei casi di paesi in conflitto c) promozione di iniziative culturali quali incontri, corsi, lezioni, seminari, conferenze, convegni e spettacoli;
d) divulgazione e confronto dei risultati delle ricerche in atto sulle tematiche della pace, in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali e scientifiche ed enti e organismi nazionali e internazionali;
e) diffusione dei risultati del proprio lavoro servendosi di tutti i media disponibili;
f) istituzione, promozione e sovvenzione di borse di studio e di ricerca sulla pace;
g) raccolta di documentazione e adeguata catalogazione;
h) promozione di ogni altra iniziativa e accordo di volta in volta giudicati idonei.
Articolo 5. RAPPORTI CON LE COMUNITA' LOCALI E IL PARCO DI MONTE SOLE
La Fondazione intrattiene con le comunità locali e le loro rappresentanze istituzionali, nella loro reale e completa articolazione, rapporti continui di informazione, partecipazione, coinvolgimento e collaborazione. La Fondazione, insediata nel territorio del parco di Monte Sole, collabora il più strettamente possibile, con il Consorzio del Parco, la Fondazione collabora, anche attraverso accordi e convenzioni, per la migliore qualificazione dell'opera di entrambi gli Enti e per perseguire l'obiettivo della massima economicità gestionale.
Dal punto di vista dei programmi, la collaborazione riguarda prioritariamente le azioni verso le scuole, la redazione di materiali didattici e informativi, la promozione comune della Scuola e del Parco, la collaborazione con le associazioni. Dal punto di vista gestionale la collaborazione riguarda le strutture operative, la logistica e le strutture di ospitalità, i servizi amministrativi e contabili e quant'altro possa determinare risparmi gestionali
La Fondazione, inoltre, può avvalersi, tramite apposita convenzione, della struttura della scuola-ostello di San Martino, per garantire l'ospitalità a gruppi, associazioni, scuole, enti e singoli partecipanti alle attività promosse dalla Fondazione stessa o con la stessa concordate.
Articolo 6. ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, fra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto utile al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresi, fino al limite massimo del proprio patrimonio, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui abbia disponibilità a qualsiasi titolo;
c) partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti, istituzioni e organismi pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e concorrere alla loro costituzione;
d) svolgere attività accessorie e strumentali necessarie all'attività istituzionale;
e) avvalersi di consulenze specialistiche, singole od organizzate in équipe e comitati scientifici.
Articolo 7. FONDO DI DOTAZIONE E PROVENTI
1. La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i proventi e/o gli interessi derivanti da:
a) fondo di dotazione iniziale formato dai conferimenti dei fondatori come risultante dall'atto costitutivo;
b) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste agli articoli 3 e 4, al netto delle tasse e imposte e altri oneri fiscali in quanto dovuti;
c) successivi conferimenti di denaro, beni e diritti da parte dei Fondatori e dei Benemeriti di cui al successivo art. 9;
d) acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti coerenti con i fini statutari, in conformità alle vigenti disposizioni normative e la cui provenienza non sia eticamente in contrasto con le finalità della Fondazione;
e) contributi o elargizioni di enti pubblici e privati, di ogni paese, per finalità coerenti con le attività della Fondazione e la cui provenienza non sia eticamente in contrasto con le finalità della stessa; Il personale necessario al funzionamento della Fondazione può essere assegnato, nei modi e nei limiti di legge, dai soci fondatori o da altre amministrazioni che anche in questo modo intendano sostenerne le attività, fatta salva la necessità che nella scelta dei collaboratori della Fondazione siano garantite professionalità ed esperienza adeguate ai compiti e alla finalità della stessa.
Articolo 8. COLLEGIO DEI TESTIMONI
Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Collegio dei Testimoni formato da sei personalità, di alta levatura internazionale, impegnate nella promozione della pace e la cui presenza garantisca il valore etico e culturale dell'attività promossa dalla Fondazione. Il Collegio nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica per cinque anni allo scadere dei quali il 50% dei nuovi componenti viene nominato su indicazione del Collegio uscente.
Articolo 9. BENEMERITI
Sono Benemeriti della Scuola di Pace, così nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche le condizioni regolamentari, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito o contribuiscano concretamente al perseguimento dei fini statutari. I Benemeriti potranno fregiarsi di tale ruolo nella loro comunicazione.
Articolo 10. ORGANI
1. Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Collegio dei Revisori
Articolo 11. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri, così nominati dai soci fondatori:
- Un rappresentante nominato dal Comune di Marzabotto
- Un rappresentante nominato dal Comune di Monzuno
- Un rappresentante nominato dal Comune di Grizzana
- Un rappresentante nominato dal Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna
- Un rappresentante nominato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna
- Un rappresentante nominato dal Consiglio della Provincia di Bologna
- Un rappresentante nominato dalla Giunta della Provincia di Bologna
- Un rappresentante nominato dal Comune di Bologna - Un rappresentante nominato dal Land Hessen
- Un rappresentante nominato dal Consorzio di Gestione del Parco di Monte Sole
- Un rappresentante nominato dall'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Bologna
- Un rappresentante nominato dall'Istituto Regionale Ferruccio Parri per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea in Emilia Romagna
- Un rappresentante nominato dal Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
- Un rappresentante nominato dal coordinamento delle Associazioni per Monte Sole
- Un rappresentante delle Associazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 4/94
- Un rappresentante nominato dall'Università degli Studi di Bologna
- Un rappresentante nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Nell'individuazione dei propri rappresentanti i soci fondatori ricercano soggetti portatori di competenze, conoscenze ed esperienze inerenti le finalità e l'attività della Fondazione e che possano valorizzare il pluralismo delle sensibilità espresse dalle istituzioni e dalla società civile sul tema della pace.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
3. Qualora un Consigliere nominato ai sensi del primo comma, venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Fondatore che lo ha nominato procede all'indicazione del suo successore che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso. Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla cooptazione del suo successore.
4. I Consiglieri non possono essere revocati da chi li ha nominati. (Soppresso nella seduta del CDA dell'1 aprile 2004)
5. Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con consenso dei 2/3 dei suoi componenti, può sospendere dall'incarico l'Amministratore in presenza di situazioni che rendano incompatibile con il perseguimento degli scopi della Fondazione la permanenza in carica dello stesso.
7. In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei fondatori il relativo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione decade automaticamente con riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.
8. In caso di rilevanti nuovi conferimenti al patrimonio o per il riconoscimento di ruoli altamente significativi per l'attività della Fondazione ad enti Pubblici, associazioni, organismi o persone fisiche, il numero dei Consiglieri può essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, previo parere concorde, e in questo caso vincolante, dei Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno in forza dell'alto valore morale espresso dal legame storico ai luoghi della memoria dalle comunità rappresentate.
Articolo 12. ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare:
a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
b) nominare, dopo la prima nomina, il Collegio dei Testimoni di cui il 50% su indicazione dei membri uscenti del Collegio stesso;
c) nominare i Benemeriti;
d) approvare gli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività annuale e pluriennale;
e) approvare il programma annuale delle attività;
f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
g) approvare i regolamenti interni;
h) nominare un Comitato Scientifico, composto da personalità impegnate nella ricerca sulla pace e sulla difesa dei diritti umani, a supporto della programmazione formativa e culturale.
i) deliberare, sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari dall'Italia , salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
9. deliberare le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, previo il parere concorde, e in questo caso vincolante, dei rappresentanti dei Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno in forza dell'alto valore morale espresso dal legame storico ai luoghi della memoria dalle comunità rappresentate;
j) deliberare la nomina e la revoca del Direttore;
k) adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche in parte, al Presidente, ad altri componenti il Consiglio o al Direttore, l'ordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto del bilancio e del programma delle attività e sulla base di un esplicito e puntuale mandato.
Il Consiglio di Amministrazione si avvale anche di organismi, dallo stesso nominati, per la promozione della Scuola di pace e la raccolta di risorse finanziari e, avendo a riferimento gli organismi di consulenza del Consorzio del Parco di Monte Sole, di esperti e comitati per la consulenza e la ricerca.
Articolo 13. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce, di norma, presso la sede istituzionale;
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma quattro volte all'anno, anche per definire e verificare il programma di attività, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori;
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e sottoscritte a cura del Presidente e da questi sottoscritti;
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica;
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. La maggioranza è elevata a due terzi dei consiglieri in carica per i procedimenti contro persone facenti parti degli organi della Fondazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto;
6. Per la partecipazione alle Assemblee è ammessa formale delega di voto ad un altro componente il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe non sono comulabili.
7. Il Direttore fungerà da segretario delle sedute e, in sua assenza il Presidente assegna tale compito tra i consiglieri presenti.
Articolo 14. IL PRESIDENTE
1. Il Presidente viene nominato la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali, rappresenta la Fondazione in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti.
3. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi ad altri consiglieri o a terzi e svolge funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione e della sua attività.
4. Inoltre il Presidente : a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; b) assume, nei casi di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione; c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione: d) promuove e sollecita incontri periodici, e comunque almeno due volte all'anno, con gli organi rappresentativi del Consorzio del Parco di Monte Sole.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; qualora si verifichi l'assenza di entrambi presiede il componente il Consiglio di Amministrazione con maggior anzianità di carica ovvero, a parità, di età;
6. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può farsi assistere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15. COMPENSI
La partecipazione al Consiglio di Amministrazione e le eventuali cariche ricoperte all'interno della Fondazione dagli amministratori non comportano la corresponsione di compensi a carico del bilancio della Fondazione stessa.
Articolo 16. IL DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, Al Direttore compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione e le funzioni attribuitegli dagli organi della Fondazione stessa. In specifico il Direttore, alla luce degli indirizzi definiti dagli organi della Fondazione, coordina e promuove le attività didattiche e culturali ed elabora la proposta del programma annuale e pluriennale di attività della scuola di pace.
Articolo 17. COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.
2. Tutti i Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino alla nomina del successivo.
5. In caso di carenza di uno o più Revisori subentrano i supplenti in ordine di età anagrafica.
6. Alla scadenza del mandato decade tutto il Collegio dei Revisori.
7. Il Collegio opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile.
8. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18. REGOLAMENTI
Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni. Con un apposito regolamento, potranno tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio, premi, contributi nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza.
Articolo 19. RENDICONTO ANNUALE
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto annuale, con l'obbligo di destinare l'avanzo di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività comprese nelle scopo istituzionale.
Articolo 20. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 21. DURATA, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In casi di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli 11 e21 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza di almeno i 4/5 ( quattro quinti) dei Consiglieri in Carica, 3 ( tre) liquidatori scelti anche tra i Consiglieri, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.
3bis E' prevista la facoltà di recesso da parte di uno dei soci fondatori, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 21 4. Tutti i Beni, mobili ed immobili, della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile, saranno restituiti, a cura dei liquidatori nominati come sopra dal Consiglio d'Amministrazione, ai soci fondatori nei limiti e proporzione ai contributi o liberalità da ciascuno donate. L'eventuale residuo attivo, dopo la restituzione ai soci fondatori, sarà devoluto a favore di Fondazioni aventi lo stesso fine sociale della Scuola di Pace.
Articolo 22. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.
Articolo 23. NORME TRANSITORIA
All'atto dell'insediamento degli organi della Fondazione, il Comitato Promotore per la Fondazione della Scuola di Pace di Monte Sole cessa di esercitare le sue funzioni e si scioglie, trasferendo i fondi ed i beni raccolti e vincolati per la costituzione della Fondazione nel patrimonio della Fondazione stessa.
Articolo 1. COSTITUZIONE
Per iniziativa dei Fondatori sotto indicati:
1. Comune di Marzabotto
2. Comune di Monzuno
3. Comune di Grizzana Morandi
4. Regione Emilia Romagna
5. Land Hessen della Repubblica Federale Tedesca
6. Provincia di Bologna
7. Comune di Bologna
8. Comunità Montana Valli del Savena e dell'Idice - ona 11
9. Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno - zona 10
10. Consorzio di Gestione del Parco Storico di Monte Sole
11. Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
12. Università degli Studi di Bologna
13. Istituto Regionale Ferruccio Parri per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea in Emilia Romagna Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Bologna
14. Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nella provincia di Bologna "Luciano Bergonzoni"
15. Coordinamento delle Associazioni per la Scuola di Pace di Monte Sole
16. Centro di documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale (CDMPI)
17. Associazione Nexus - Cooperazione e solidarietà internazionale in Emilia-Romagna
18. Associazione per la Pace
19. Ufficio Scolastico per l'Emilia Romagna - Direzione Regionale ( verificare) è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata è costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata "FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE", per brevità in seguito denominata Fondazione.
Articolo 2. SEDE
La Fondazione ha sede legale, direzione e struttura operativa nel parco di Monte Sole, in Marzabotto (Bologna), via S. Martino 25 dove svolge, di norma, la propria attività e le iniziative che promuove.
Articolo 3. SCOPO ISTITUZIONALE
La Fondazione nasce per dare realizzazione, in collaborazione con il Consorzio di gestione del parco di Monte Sole, alla Scuola di Pace di Monte Sole, dando così concreta attuazione a quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 27 maggio 1989, "Istituzione del parco Storico di Monte Sole", art.1, lettera c e art.2, relativamente alla Scuola di Pace e la restante legislazione regionale in merito, e ha per finalità, attraverso la Scuola di Pace di Monte Sole, la promozione e la collaborazione ad iniziative di informazione, formazione ed educazione alla pace, alla gestione e alla risoluzione nonviolenta e costruttiva dei conflitti, al rispetto dei diritti fondamentali di donne e uomini, delle bambine e dei bambini ovunque nel mondo, per la convivenza pacifica tra popoli e culture diversi, per una società senza xenofobia, razzismo e ogni altra violenza verso la persona umana ed il suo ambiente.
In questo modo la Fondazione vuole riconoscere e valorizzare la valenza simbolica dei luoghi racchiusi nel Parco di Monte Sole, territori come pochi altri capaci di comunicare l'orrore della guerra e la necessità della pace, facendo sì che la memoria della strage dell'autunno 1944 aiuti a capire le cause dei conflitti e a rafforzare le azioni e le forze di pace nel mondo contemporaneo.
Per questo fine la Fondazione Scuola di Pace vuole fare di Monte Sole e del Parco Storico ivi costituito, un luogo di incontro e di educazione alla pace riconosciuto a livello internazionale.
In particolare la Fondazione opera attraverso:
- l'elaborazione e la gestione, in particolare a favore delle nuove generazioni, di progetti ed esperienze educative e di confronto che sappiano indicare vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, fondate sui valori di libertà, solidarietà umana, giustizia sociale e dignità della persona, sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, che si può attuare con un "Laboratorio di educazione e formazione alla pace ";
- l'attività di studio, analisi e raccolta di documentazione sulle "cause di guerra" nel mondo contemporaneo che si può attuare con un "Osservatorio di ricerca permanente sulle cause dei conflitti e sulle condizioni della pace";
- la gestione permanente di un punto di incontro e confronto per enti, associazioni e individui che, a livello nazionale ed internazionale, si impegnino per la difesa e la promozione della pace e dei valori della libertà e della giustizia internazionale.
La Fondazione inoltre, secondo le proprie possibilità, opera in relazione agli avvenimenti internazionali per stimolare le forze di pace ad intervenire con pressioni, denunce e iniziative, anche presso i rappresentanti dei governi e delle istituzioni.
Infine, la Fondazione offre la propria collaborazione alle istituzioni e alle associazioni che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo e della promozione di una pace attiva fra i popoli.
La Fondazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini di utilità sociale ed è gestita secondo criteri di economicità. Alla Fondazione è precluso lo svolgimento di attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, in quanto integrative delle stesse.
Articolo 4. OGGETTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Per il perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 3 la Fondazione - ricerca le migliori relazioni con le organizzazioni nazionali ed internazionali, a cominciare dal sistema delle Nazioni Unite fino agli Enti locali;
- promuove, per l'elaborazione e l'attuazione dei propri programmi, la partecipazione e la collaborazione delle associazioni del volontariato e delle realtà del terzo settore impegnate a favore della pace, anche mettendo a disposizione le proprie strutture per iniziative autonome a livello nazionale e internazionale;
- ricerca il contributo e suscita la progettualità di tutti gli istituti di ricerca impegnati sui temi internazionali, a cominciare dagli atenei dell'Emilia - Romagna;
- ricerca le migliori relazioni con il sistema della istruzione regionale e nazionale.
In particolare la Fondazione elabora il proprio progetto formativo sviluppando le seguenti attività:
a) promozione di progetti di educazione alla pace rivolti alle scuole e alle università italiane, europee ed internazionali;
b) promozione, in collaborazione con il Parco storico di Monte Sole di incontri di amicizia fra i giovani, in particolare nei casi di paesi in conflitto c) promozione di iniziative culturali quali incontri, corsi, lezioni, seminari, conferenze, convegni e spettacoli;
d) divulgazione e confronto dei risultati delle ricerche in atto sulle tematiche della pace, in collaborazione con le maggiori istituzioni culturali e scientifiche ed enti e organismi nazionali e internazionali;
e) diffusione dei risultati del proprio lavoro servendosi di tutti i media disponibili;
f) istituzione, promozione e sovvenzione di borse di studio e di ricerca sulla pace;
g) raccolta di documentazione e adeguata catalogazione;
h) promozione di ogni altra iniziativa e accordo di volta in volta giudicati idonei.
Articolo 5. RAPPORTI CON LE COMUNITA' LOCALI E IL PARCO DI MONTE SOLE
La Fondazione intrattiene con le comunità locali e le loro rappresentanze istituzionali, nella loro reale e completa articolazione, rapporti continui di informazione, partecipazione, coinvolgimento e collaborazione. La Fondazione, insediata nel territorio del parco di Monte Sole, collabora il più strettamente possibile, con il Consorzio del Parco, la Fondazione collabora, anche attraverso accordi e convenzioni, per la migliore qualificazione dell'opera di entrambi gli Enti e per perseguire l'obiettivo della massima economicità gestionale.
Dal punto di vista dei programmi, la collaborazione riguarda prioritariamente le azioni verso le scuole, la redazione di materiali didattici e informativi, la promozione comune della Scuola e del Parco, la collaborazione con le associazioni. Dal punto di vista gestionale la collaborazione riguarda le strutture operative, la logistica e le strutture di ospitalità, i servizi amministrativi e contabili e quant'altro possa determinare risparmi gestionali
La Fondazione, inoltre, può avvalersi, tramite apposita convenzione, della struttura della scuola-ostello di San Martino, per garantire l'ospitalità a gruppi, associazioni, scuole, enti e singoli partecipanti alle attività promosse dalla Fondazione stessa o con la stessa concordate.
Articolo 6. ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, fra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto utile al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresi, fino al limite massimo del proprio patrimonio, l'assunzione di mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati;
b) amministrare e gestire i beni di cui abbia disponibilità a qualsiasi titolo;
c) partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti, istituzioni e organismi pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e concorrere alla loro costituzione;
d) svolgere attività accessorie e strumentali necessarie all'attività istituzionale;
e) avvalersi di consulenze specialistiche, singole od organizzate in équipe e comitati scientifici.
Articolo 7. FONDO DI DOTAZIONE E PROVENTI
1. La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i proventi e/o gli interessi derivanti da:
a) fondo di dotazione iniziale formato dai conferimenti dei fondatori come risultante dall'atto costitutivo;
b) proventi derivanti dalle attività istituzionali previste agli articoli 3 e 4, al netto delle tasse e imposte e altri oneri fiscali in quanto dovuti;
c) successivi conferimenti di denaro, beni e diritti da parte dei Fondatori e dei Benemeriti di cui al successivo art. 9;
d) acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti coerenti con i fini statutari, in conformità alle vigenti disposizioni normative e la cui provenienza non sia eticamente in contrasto con le finalità della Fondazione;
e) contributi o elargizioni di enti pubblici e privati, di ogni paese, per finalità coerenti con le attività della Fondazione e la cui provenienza non sia eticamente in contrasto con le finalità della stessa; Il personale necessario al funzionamento della Fondazione può essere assegnato, nei modi e nei limiti di legge, dai soci fondatori o da altre amministrazioni che anche in questo modo intendano sostenerne le attività, fatta salva la necessità che nella scelta dei collaboratori della Fondazione siano garantite professionalità ed esperienza adeguate ai compiti e alla finalità della stessa.
Articolo 8. COLLEGIO DEI TESTIMONI
Il Consiglio di Amministrazione può istituire il Collegio dei Testimoni formato da sei personalità, di alta levatura internazionale, impegnate nella promozione della pace e la cui presenza garantisca il valore etico e culturale dell'attività promossa dalla Fondazione. Il Collegio nominato dal Consiglio di Amministrazione, rimarrà in carica per cinque anni allo scadere dei quali il 50% dei nuovi componenti viene nominato su indicazione del Collegio uscente.
Articolo 9. BENEMERITI
Sono Benemeriti della Scuola di Pace, così nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne fissa anche le condizioni regolamentari, gli enti pubblici e privati nonché le persone fisiche che abbiano contribuito o contribuiscano concretamente al perseguimento dei fini statutari. I Benemeriti potranno fregiarsi di tale ruolo nella loro comunicazione.
Articolo 10. ORGANI
1. Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Collegio dei Revisori
Articolo 11. COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri, così nominati dai soci fondatori:
- Un rappresentante nominato dal Comune di Marzabotto
- Un rappresentante nominato dal Comune di Monzuno
- Un rappresentante nominato dal Comune di Grizzana
- Un rappresentante nominato dal Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna
- Un rappresentante nominato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna
- Un rappresentante nominato dal Consiglio della Provincia di Bologna
- Un rappresentante nominato dalla Giunta della Provincia di Bologna
- Un rappresentante nominato dal Comune di Bologna - Un rappresentante nominato dal Land Hessen
- Un rappresentante nominato dal Consorzio di Gestione del Parco di Monte Sole
- Un rappresentante nominato dall'Istituto Storico Provinciale della Resistenza di Bologna
- Un rappresentante nominato dall'Istituto Regionale Ferruccio Parri per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea in Emilia Romagna
- Un rappresentante nominato dal Comitato per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
- Un rappresentante nominato dal coordinamento delle Associazioni per Monte Sole
- Un rappresentante delle Associazioni iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 4/94
- Un rappresentante nominato dall'Università degli Studi di Bologna
- Un rappresentante nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Nell'individuazione dei propri rappresentanti i soci fondatori ricercano soggetti portatori di competenze, conoscenze ed esperienze inerenti le finalità e l'attività della Fondazione e che possano valorizzare il pluralismo delle sensibilità espresse dalle istituzioni e dalla società civile sul tema della pace.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.
3. Qualora un Consigliere nominato ai sensi del primo comma, venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Fondatore che lo ha nominato procede all'indicazione del suo successore che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso. Il Consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla cooptazione del suo successore.
4. I Consiglieri non possono essere revocati da chi li ha nominati. (Soppresso nella seduta del CDA dell'1 aprile 2004)
5. Il Consigliere decade dal proprio ufficio per il mancato intervento senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con consenso dei 2/3 dei suoi componenti, può sospendere dall'incarico l'Amministratore in presenza di situazioni che rendano incompatibile con il perseguimento degli scopi della Fondazione la permanenza in carica dello stesso.
7. In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi motivo, di uno dei fondatori il relativo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione decade automaticamente con riduzione del numero dei componenti il Consiglio stesso.
8. In caso di rilevanti nuovi conferimenti al patrimonio o per il riconoscimento di ruoli altamente significativi per l'attività della Fondazione ad enti Pubblici, associazioni, organismi o persone fisiche, il numero dei Consiglieri può essere aumentato mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, previo parere concorde, e in questo caso vincolante, dei Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno in forza dell'alto valore morale espresso dal legame storico ai luoghi della memoria dalle comunità rappresentate.
Articolo 12. ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ed in particolare:
a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
b) nominare, dopo la prima nomina, il Collegio dei Testimoni di cui il 50% su indicazione dei membri uscenti del Collegio stesso;
c) nominare i Benemeriti;
d) approvare gli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività annuale e pluriennale;
e) approvare il programma annuale delle attività;
f) approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
g) approvare i regolamenti interni;
h) nominare un Comitato Scientifico, composto da personalità impegnate nella ricerca sulla pace e sulla difesa dei diritti umani, a supporto della programmazione formativa e culturale.
i) deliberare, sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti, eredità, legati mobiliari ed immobiliari dall'Italia , salve restando le formalità stabilite dalla Legge;
9. deliberare le modifiche del presente Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno i 2/3 dei suoi componenti, previo il parere concorde, e in questo caso vincolante, dei rappresentanti dei Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno in forza dell'alto valore morale espresso dal legame storico ai luoghi della memoria dalle comunità rappresentate;
j) deliberare la nomina e la revoca del Direttore;
k) adempiere a quant'altro attribuitogli dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare, anche in parte, al Presidente, ad altri componenti il Consiglio o al Direttore, l'ordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto del bilancio e del programma delle attività e sulla base di un esplicito e puntuale mandato.
Il Consiglio di Amministrazione si avvale anche di organismi, dallo stesso nominati, per la promozione della Scuola di pace e la raccolta di risorse finanziari e, avendo a riferimento gli organismi di consulenza del Consorzio del Parco di Monte Sole, di esperti e comitati per la consulenza e la ricerca.
Articolo 13. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce, di norma, presso la sede istituzionale;
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma quattro volte all'anno, anche per definire e verificare il programma di attività, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio dei Revisori;
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e sottoscritte a cura del Presidente e da questi sottoscritti;
4. La riunione è valida con la presenza della maggioranza semplice dei componenti in carica;
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. La maggioranza è elevata a due terzi dei consiglieri in carica per i procedimenti contro persone facenti parti degli organi della Fondazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto;
6. Per la partecipazione alle Assemblee è ammessa formale delega di voto ad un altro componente il Consiglio di Amministrazione. Le deleghe non sono comulabili.
7. Il Direttore fungerà da segretario delle sedute e, in sua assenza il Presidente assegna tale compito tra i consiglieri presenti.
Articolo 14. IL PRESIDENTE
1. Il Presidente viene nominato la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, garantisce il perseguimento delle finalità istituzionali, rappresenta la Fondazione in giudizio, ha facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti.
3. Il Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può conferire incarichi ad altri consiglieri o a terzi e svolge funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione e della sua attività.
4. Inoltre il Presidente : a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; b) assume, nei casi di urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione; c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione: d) promuove e sollecita incontri periodici, e comunque almeno due volte all'anno, con gli organi rappresentativi del Consorzio del Parco di Monte Sole.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; qualora si verifichi l'assenza di entrambi presiede il componente il Consiglio di Amministrazione con maggior anzianità di carica ovvero, a parità, di età;
6. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può farsi assistere da uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15. COMPENSI
La partecipazione al Consiglio di Amministrazione e le eventuali cariche ricoperte all'interno della Fondazione dagli amministratori non comportano la corresponsione di compensi a carico del bilancio della Fondazione stessa.
Articolo 16. IL DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, Al Direttore compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica della Fondazione e le funzioni attribuitegli dagli organi della Fondazione stessa. In specifico il Direttore, alla luce degli indirizzi definiti dagli organi della Fondazione, coordina e promuove le attività didattiche e culturali ed elabora la proposta del programma annuale e pluriennale di attività della scuola di pace.
Articolo 17. COLLEGIO DEI REVISORI
1. Il Collegio è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.
2. Tutti i Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
3. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.
4. Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino alla nomina del successivo.
5. In caso di carenza di uno o più Revisori subentrano i supplenti in ordine di età anagrafica.
6. Alla scadenza del mandato decade tutto il Collegio dei Revisori.
7. Il Collegio opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dalle norme del codice civile.
8. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 18. REGOLAMENTI
Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni. Con un apposito regolamento, potranno tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio, premi, contributi nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza.
Articolo 19. RENDICONTO ANNUALE
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il rendiconto annuale, con l'obbligo di destinare l'avanzo di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività comprese nelle scopo istituzionale.
Articolo 20. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 21. DURATA, ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE
1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei componenti in carica. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In casi di estinzione, da qualsiasi causa determinata, si procederà alla liquidazione del patrimonio della Fondazione secondo gli articoli 11 e21 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile. In tal caso, il Consiglio nomina, con la maggioranza di almeno i 4/5 ( quattro quinti) dei Consiglieri in Carica, 3 ( tre) liquidatori scelti anche tra i Consiglieri, a norma dell'articolo 11, terzo comma, delle Disposizioni Attuative del Codice Civile.
3bis E' prevista la facoltà di recesso da parte di uno dei soci fondatori, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 21 4. Tutti i Beni, mobili ed immobili, della Fondazione che residuino una volta esaurita la procedura di liquidazione di cui all'articolo 15 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile, saranno restituiti, a cura dei liquidatori nominati come sopra dal Consiglio d'Amministrazione, ai soci fondatori nei limiti e proporzione ai contributi o liberalità da ciascuno donate. L'eventuale residuo attivo, dopo la restituzione ai soci fondatori, sarà devoluto a favore di Fondazioni aventi lo stesso fine sociale della Scuola di Pace.
Articolo 22. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.
Articolo 23. NORME TRANSITORIA
All'atto dell'insediamento degli organi della Fondazione, il Comitato Promotore per la Fondazione della Scuola di Pace di Monte Sole cessa di esercitare le sue funzioni e si scioglie, trasferendo i fondi ed i beni raccolti e vincolati per la costituzione della Fondazione nel patrimonio della Fondazione stessa.
